Giornata mondiale per i Diritti dell’Infanzia

Tutti i grandi sono stati bambini una volta.
(Ma pochi di essi se ne ricordano).

Antoine de Saint-Exupéry

Il 20 novembre è la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia, anniversario della approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 1989) tra questi: il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione e al gioco, così come il diritto alla famiglia, alla protezione dalla violenza, alla non discriminazione e all’ascolto della loro opinione.

La Giornata Mondiale dell’infanzia è un’occasione importante per riflettere su come garantire l’applicazione della Convenzione nella vita di tutti i bambini.

La Convenzione rappresenta un testo giuridico di eccezionale importanza poiché riconosce, in forma coerente, tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

Si compone di 54 articoli ed il suo testo è suddiviso in tre parti:

  • la prima contiene l’enunciazione dei diritti civili politici, economici , sociali e culturali di cui bambini e adolescenti sono titolari (art. da 1 a 41),
  • la seconda individua gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e il monitoraggio della Convenzione (art. 42-45),
  • la terza descrive la procedura di ratifica (art. 46-54).

Completano la Convenzione tre Protocolli opzionali, approvati tra il 2000 e il 2011, che trattano i bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale e le procedure di reclamo.

Questa Convenzione è diventata legge dello stato italiano nel 1991: il nostro Governo deve dunque assicurarsi che ogni bambino e ragazzo abbia tutti i diritti elencati nella Costituzione.

In sintesi gli articoli dicono che:

ART 1.
I diritti elencati nella Convenzione riguardano tutti i minorenni da 0 a 18 anni.

ART 2.
Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti senza distinzione di colore della pelle, sesso, religione, lingua e ceto sociale.

ART 3.
Gli Stati, le istituzioni, i genitori e tutti coloro che hanno la responsabilità dei bambini e dei ragazzi e devono prendere delle decisioni per loro conto devono sempre scegliere quello che è meglio per tutelarne il loro benessere.

ART 4.
Gli Stati che hanno firmato la Convenzione si impegnano a far rispettare i suoi articoli con tutti i mezzi a loro disposizione.

ART 5.
Gli Stati rispettano i diritti e doveri dei genitori, della famiglia e della collettività di dare ai bambini i consigli adeguati affinchè vengano garantiti i diritti della convenzione.

ART 6.
Gli stati riconoscono il diritto alla vita di ogni bambino, e ne assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo.

ART 7.
Dal momento della nascita, ogni bambino ha diritto di avere un nome, una nazionalità e di crescere con i suoi genitori.

ART 8.
Gli Stati si impegnano a garantire l’identità di ogni bambino.

ART 9.
Tutti i bambini hanno diritto di vivere insieme ai loro genitori nessuno li può allontanare o separare a meno che le autorità competenti non decidano per proteggerli o tutelarli. Se i genitori decidono di vivere separati, il bambino anche se sta più tempo a casa di uno dei due, ha il diritto di frequentare regolarmente e con facilità entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo stesso bene.

ART 10.
Se il bambino e i genitori vivono in due Stati diversi, il bambino ha diritto di intrattenere rapporti diretti con i genitori e di raggiungerli per vivere insieme nello stesso posto.

ART 11.
Gli Stati devono adottare tutti i provvedimenti per impedire spostamenti non autorizzati dei bambini, soprattutto se all’estero. Nessuno può portare via un bambino dal Paese in cui vive, nemmeno uno dei due genitori se l’altro non è d’accordo.

ART 12.
Ogni bambino ha il diritto di esprimere la propria opinione e lo Stato deve garantire che tale opinione venga presa in considerazione dagli adulti.

ART 13.
Tutti i bambini hanno diritto di esprimersi attraverso canali comunicativi diversi: parola, scrittura, arte, ed ogni altro mezzo espressivo, rispettandone i diritti e la dignità della persona.

ART 14.
Gli Stati devono rispettare il diritto dei bambini alla libertà di pensiero, religione e coscienza. Gli adulti dovrebbero aiutare i più piccoli a distinguere tra ciò che è giusto e sbagliato.

ART 15.
Tutti i bambini hanno il diritto di incontrare altre persone, fare amicizia con loro e fondare associazioni, a meno che ciò non danneggi i diritti altrui.

ART 16.
Tutti i bambini hanno il diritto di avere una vita privata, nessuno deve intromettersi, spiarli in casa o fuori casa o controllarne la corrispondenza. Nessun adulto può permettersi di insultare, offendere o accusare ingiustamente un bambino.

ART 17.
Gli Stati riconoscono l’importanza delle informazioni trasmesse da radio, televisioni, giornali, libri di tutto il mondo e devono vigilare affinchè tutti i bambini possano sfruttare le informazioni utili alla loro salute e al benessere sociale, spirituale e morale.

ART 18.
I genitori hanno responsabilità comune nell’educazione e lo sviluppo dei figli. A tal fine gli Stati devono accordare gli aiuti appropriati ai genitori e provvedere alla creazione di istituzioni e servizi che possano tutelare gli interessi dei bambini nel caso in cui i genitori non siano in grado di farlo.

ART 19.
Gli Stati devono proteggere i bambini da ogni forma di violenza, di abbandono e di maltrattamento. Nemmeno i genitori hanno il diritto di fare del male a un bambino.

ART 20.
I bambini che rimangono senza genitori, o che non possono vivere con i genitori perchè è pericoloso per il loro benessere, hanno il diritto di essere protetti e di ricevere aiuti speciali da parte dello Stato in cui vivono.

ART 21.
Gli Stati che autorizzano l’adozione devono assicurarsi che vengano scelte le soluzioni più vantaggiose per ogni singolo bambino.

ART 22.
Gli Stati garantiscono il diritto di essere protetti ed aiutati a tutti i bambini costretti a fuggire dal proprio paese a causa di guerra o altre minacce che rendano pericolosa la vita in quello stesso paese.

ART 23.
Gli Stati riconoscono che tutti i bambini con disabilità, fisica o psicologica, hanno diritto a cure speciali, anche gratuitamente, e a studiare, divertirsi e crescere come gli altri bambini.

ART 24.
Tutti i bambini hanno diritto di godere di buona salute. Devono poter bere acqua potabile, vivere in un ambiente salutare e ricevere cibo, vestiti, cure mediche adeguate. Gli Stati devono quindi garantire ai genitori i mezzi per tutelare la loro salute e quella dei bambini.

ART 25.
Gli Stati garantiscono a tutti i bambini una verifica periodica delle cure mediche che devono ricevere.

ART 26.
Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto all’assistenza sociale, tenendo conto delle possibilità economiche degli adulti responsabili di quei bambini.

ART 27.
Gli Stati riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad uno stile di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Gli Stati adottano adeguati provvedimenti affinchè i genitori abbiano la possibilità di assicurare le condizione di vita necessarie allo sviluppo di ogni bambino.

ART 28.
Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione. Per garantire questo lo Stato garantisce l’istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti. Gli Stati devono verificare che tutti i bambini frequentino la scuola e devono aiutare le famiglie per permettere ai bambini di continuare gli studi anche dopo la scuola primaria.

ART 29.
Gli Stati convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità lo sviluppo della personalità del fanciullo e delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche. Inoltre deve sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite.

ART 30.
Gli Stati garantiscono ai bambini che appartengono a minoranze etniche, religiose o linguistiche il diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

ART 31.
Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

ART 32.
Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi alla sua educazione e alla sua salute. Gli Stati devono vigilare affinchè nessun bambino venga sfruttato.

ART 33.
Gli Stati adottano ogni adeguata misura per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di droghe o di attività illegali e nocive, legate all’uso e spaccio di droghe.

ART 34.
Gli Stati si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, compresa la prostituzione e qualsiasi forma di pornografia.

ART 35.
Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

ART 36.
Gli Stati proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

ART 37.
Nessun bambino può essere privato della sua libertà in maniera illegale o arbitraria. Anche nel caso in cui un bambino faccia qualcosa di sbagliato, non deve essere punito in maniera troppo pesante. L’arresto o l’imprigionamento devono avere durata il più breve possibile ed essere considerati come ultima soluzione possibile.

ART 38.
Gli Stati si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai bambini. Gli Stati si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

ART 39.
Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

ART 40.
Gli Stati riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad essere difeso garantendone il trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali.

ART 41.
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare nella legislazione di uno Stato parte; oppure nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

ART 42.
Gli Stati si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

ART 43-54.
Nei seguenti articoli vengono fornite indicazioni agli Stati che hanno firmato la convenzione e che devono farla rispettare. Viene stabilita l’istituzione di un Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con il compito di vigilare ed esaminare i progressi che gli Stati compiono per attivare i diritti tutelati dalla Convenzione. Anche bambini e ragazzi possono inviare a tale Comitato dei rapporti sul loro punto di vista rispetto ai diritti previsti dalla convenzione.

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